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venerdì 27 novembre 2015

Valutazioni

Riceviamo da Paolo Di Remigio, e volentieri pubblichiamo
(M.B.)




Comitato di Valutazione
(P. Di Remigio)


In questi giorni si riuniscono in ogni Istituto scolastico i Collegi dei docenti per eleggere i loro due rappresentanti al Comitato di Valutazione, cui la legge 107/2015, quella cosiddetta della “Buona scuola”, assegna il compito di stabilire i criteri per valutare non più soltanto l’anno di prova degli insegnanti neo assunti, ma anche la didattica degli insegnanti già in ruolo, così da assegnare un bonus ai più meritevoli. È evidente che nel valutare i meritevoli il Comitato determinerà anche che cosa sia il merito dei docenti, dunque indirizzerà la didattica della Scuola Pubblica.


Ci sono due modi di valutare un lavoro: considerandone le procedure di attuazione e considerandone i risultati. È evidente che la valutazione del risultato è quella veramente decisiva: nessuno lavora per lavorare, tutti lavorano per ottenere qualcosa. Nel caso della scuola, alla società, alla famiglia non interessa tanto il come della didattica, quanto se gli alunni raggiungono le conoscenze e le competenze necessarie alla vita e al lavoro. La valutazione di un lavoro secondo le procedure può avere la sua utilità solo quando si voglia evitare il pericolo di sottoutilizzare i mezzi o abusarne; è però opportuno ricordare che è possibile ricorrere alle procedure più complesse e innovative, senza ottenere risultati. Proprio questo, anzi, è quanto la scuola sta sperimentando da molti anni. La legge 107/2015 rafforza questa tendenza. Il comma 129 stabilisce infatti che il lavoro degli insegnanti sia valutato in base ai risultati e in base al processo; ma trascura di apprestare gli strumenti per la valutazione dei risultati, lasciando il compito alla semplice fantasia dei Comitati di valutazione. Questi hanno quindi a disposizione solo gli strumenti già esistenti. Gli strumenti di valutazione dei risultati didattici già esistenti sono le prove INVALSI e l’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli. Entrambi forniscono dati del tutto insufficienti alla formulazione di criteri di valutazione della didattica dei singoli insegnanti: le prove INVALSI riguardano infatti soltanto due discipline, matematica e italiano, alla fine delle scuole medie e dopo il biennio superiore, trascurano dunque i risultati della maggior parte dei docenti; l’indagine Eduscopio dà una valutazione del risultato didattico del Consiglio di classe nel suo complesso ed è del tutto inutilizzabile per determinare la consistenza dell’apporto dei singoli insegnanti. Il Comitato di valutazione non può determinare criteri sulla base dei risultati della didattica; sarebbe dunque costretto a determinarli sulla base del processo. Così si espone però a un doppio pericolo. Non solo a quello già accennato, di indirizzare la didattica verso la procedura, trascurando il risultato, e questo porterebbe in breve alla distruzione definitiva della Scuola Pubblica; ma anche a una palese violazione della Costituzione. All’art. 33 questa stabilisce che «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», ossia, purché insegni l’arte e la scienza entro le norme generali dettate dalla Repubblica, l’insegnante è libero, cioè la scelta e l’attuazione delle procedure didattiche sono sua competenza. La valutazione delle procedure didattiche è dunque, oltre che tecnicamente pericolosa, contraria alla Costituzione. L’imbarazzo e il disorientamento dei legislatori, che dopo aver imposto con una fretta inspiegabile la valutazione del merito didattico alle scuole, rinunciano a determinarne gli strumenti e scaricano sui Comitati di valutazione l’onere di farlo, è evidente nello stesso testo della legge. Il comma 130 stabilisce infatti: «Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti … Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca … predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale». Forse non è inutile osservare che per predisporre le linee guida occorre elaborarle prima che siano applicate, e non dopo, sulla base delle relazioni ricevute. Gli insegnanti valutino con attenzione tutto questo prima di procedere alle loro scelte.

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